È chiamata Ecobonus l'agevolazione fiscale che interessa i lavori di riqualificazione energetica. Il provvedimento consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (Imposta sul reddito delle società), cui è possibile accedere quando si eseguono interventi volti ad aumentare il livello di efficienza energetica di edifici esistenti. Le spese che rispettano i criteri di ammissibilità del bonus sono detratte, nell'arco di dieci anni, con rate annuali di pari importo.
Tale tipologia di incentivi è stata introdotta con il decreto legge del 04/06/2013 n. 63 ed è contenuta, nello specifico, nell'articolo 14 del DL n. 63/2013, modificato nel corso degli anni passando per la Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n.178). Nell'art.14 sono inseriti i lavori che possono essere sottoposti a detrazione fiscale, gli adempimenti richiesti e le norme inerenti ai tetti di spesa. La stessa Legge di Bilancio ha elaborato una prima proroga a dicembre 2021 delle detrazioni per l'efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e le agevolazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione (Bonus casa).
In ultimo la Legge di Bilancio 2022 ha nuovamente prorogato al 31 dicembre 2024 la scadenza dell'Ecobonus ordinario, ovvero l'agevolazione che interessa gli interventi di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 63/2013. In questo caso le aliquote corrispondono generalmente al:
- 50% per lavori inerenti a infissi, schermature solari, biomassa;
- 65% per le altre categorie di spesa;
- 70%-75% per le spese che interessano parti comuni condominiali senza apportare la riduzione del rischio sismico.
Le scadenze cambiano se si parla dell'Ecobonus 110%, ovvero del Superbonus che interessa i lavori di efficientamento energetico. La manovra, infatti, conferma la possibilità di utilizzarlo per intero (al 110%) fino al 31 dicembre 2023, mentre nel 2024 e nel 2025 l'aliquota della detrazione si abbasserà rispettivamente al 70% e 65%.
L'agevolazione è estesa ad ogni contribuente, che sia residente in Italia e non, inclusi i titolari di reddito d'impresa che sono in possesso, a qualsiasi titolo, dell'immobile su cui si ha intenzione di intervenire.
Per essere più specifici possono usufruire della detrazione fiscale:
- persone fisiche, società di capitali e società di persone purché siano contribuenti che possiedono reddito d'impresa;
- persone fisiche, inclusi gli esercenti arti e professioni;
- enti privati e pubblici che non svolgono attività commerciale;
- istituti autonomi per le case popolari;
- associazioni tra professionisti;
- le cooperative di abitazione a proprietà intera, per lavori di efficientamento che vengono effettuati su immobili delle stesse cooperative e che sono assegnati in godimento ai propri soci.
Inoltre, va aggiunto anche che tra le persone fisiche, hanno accesso all'agevolazione fiscale anche le seguenti categorie:
- condomini per gli interventi sulle parti in comune nel condominio;
- titolari di un diritto reale sull'immobile;
- inquilini e, più in generale, coloro che posseggono l'immobile in comodato d'uso.
Fonte: Confcommercio - Imprese per l'Italia
Articolo completo: https://www.confcommercio.it/-/ecobonus-detrazioni-riqualificazione-energetica